UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori

Proposta di Regolamento didattico secondo la tabella IX-quinquies

Consiglio di Facoltà del 1/7/1996

Allegato n. 1 al verbale del Consiglio di Facoltà del 1/7/1996

CAPO I - ORGANI
Art. 1. Funzioni e organi della SSLiMIT

La Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (di seguito denominata SSLiMIT), nella composizione prevista dallo Statuto Generale dell'Ateneo, ha il compito primario di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti ai sensi dello Statuto Generale di Ateneo.

La SSLiMIT gode di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei termini stabiliti dalle norme previste per la Scuola medesima dagli atti istitutivi, dai regolamenti e dallo Statuto Generale di Ateneo.

Sono Organi della SSLiMIT il Direttore, il Comitato Direttivo, il Consiglio della SSLiMIT, e la Commissione Didattica. La SSLiMIT può inoltre istituire quelle Commissioni permanenti o temporanee che giudichi necessarie. Il Direttore riveste tutte le funzioni attribuite dallo Statuto generale di Ateneo ai presidi di facoltà.

Art.2 - Commissione didattica

Presso la SSLiMIT è istituita una Commissione didattica per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dallo Statuto Generale di Ateneo.

Oltre alle funzioni riservate dall'art. 19 dello Statuto Generale di Ateneo, la Commissione didattica esprime un parere obbligatorio in ordine alla programmazione didattica generale deliberata annualmente dalla SSLiMIT, secondo quanto previso dall'art. 3.3 dello Statuto Generale di Ateneo.

La Commissione didattica, raccoglie ogni anno in un'apposita riunione allargata i pareri di tutti i docenti della SSLiMIT sull'organizzazione didattica della Facoltà, e predispone ogni anno un modello di scheda di rilevazione del parere degli studenti sulla validità degli insegnamenti seguiti e sulla disponibilità dei docenti.

I pareri richiesti alla Commissione didattica si considerano acquisiti decorsi venti giorni dalla data della relativa richiesta. Le decisioni della Commissione didattica vengono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

La Commissione didattica stabilisce, d'intesa con la segreteria studenti, un sistema di monitoraggio in grado di segnalare quali studenti, alla fine della sessione autunnale almeno del primo anno di corso, si trovino in posizione critica. Essa convoca allora tali studenti e discute con loro i problemi emersi e possibili linee di risanamento.

La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato, scelto fra i soggetti aventi titolo a farne parte ma al di fuori dei dieci membri sottoindicati. Essa è composta, oltre che dal Preside o suo delegato, da tre docenti, due ricercatori e cinque rappresentanti degli studenti nel Consiglio della SSLiMIT. I docenti e gli studenti vengono designati dal Consiglio della SSLiMIT fra i suoi componenti di diritto. I ricercatori vengono eletti dalla relativa categoria.

La Commissione didattica dura in carica un triennio, e i suoi componenti possono essere rieletti o ridesignati per un massimo di due mandati consecutivi.

CAPO II - DIDATTICA
Art. 3 - Titoli
La SSLiMIT rilascia i seguenti titoli: diploma di laurea per interprete di conferenza e diploma di laurea per traduttore dopo quattro anni.
Art. 4 - Modalità di frequenza
La frequenza a tutti i corsi fondamentali è obbligatoria nella misura minima del 50% delle lezioni, e viene accertata dai singoli docenti responsabili. Il Consiglio della SSLiMIT decide sulla convalida della frequenza nei casi di soggiorno di studio all'estero e nei casi di forza maggiore. La certificazione di frequenza viene assegnata d'ufficio, salvo specifica segnalazione contraria da parte dei docenti responsabili dei corsi, entro il 31 gennaio per i corsi svolti nel primo semestre ed entro il 31 maggio per gli altri corsi.

Art. 5 - Accesso ai corsi

Al primo anno della SSLiMIT possono iscriversi coloro che siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari.

L'accesso ai corsi della SSLiMIT è condizionato dal superamento di un esame di ammissione al primo anno, che accerta l'idoneità dei candidati al corso di laurea in traduzione e interpretazione, al fine di stabilire se la loro competenza nella lingua base di iscrizione e nella prima lingua straniera sia tale da poter seguire con profitto i corsi previsti nel piano di studio. Il Consiglio della SSLiMIT nomina annualmente un Commissone per l'esame di ammissione al primo anno. L'esame si svolge secondo modalità stabilite annualmente dal Consiglio della SSLiMIT, e comprende di norma almeno:

  • un test di competenza linguistica nella lingua base di iscrizione;
  • un test di competenza linguistica nella prima lingua straniera,
  • e altre prove che il Consiglio ritenga necessarie.

Le modalità di iscrizione all'esame di ammissione al primo anno e le modalità di svolgimento dell'esame vengono indicate con apposito bando formulato e approvato annualmente dal Consiglio della SSLiMIT.

Art. 6 - Trasferimenti e riconoscimenti
Nell'ambito dei corsi dichiarati affini nella tabella IX-quinquies (diplomi e corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione, diplomi delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori), e comunque previo superamento dell'esame di ammissione al primo anno, il Consiglio della SSLiMIT potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo in altra università italiana e straniera, e determinerà le modalità di iscrizione ai diversi anni di corso.

Per quanto concerne i trasferimenti da Istituzioni universitarie aderenti alla CIUTI (Conférence des instituts universitaires pour traducteurs et interprètes), hanno l'esonero dall'esame di ammissione gli studenti che abbiano già superato analogo accertamento di idoneità nell'Istituzione di provenienza, e il Consiglio della SSLiMIT determinerà le modalità di iscrizione ai diversi anni di corso.

Il Consiglio della SSLiMIT delibera annualmente quanti posti siano disponibili per i trasferimenti a ogni singolo anno di corso.

Per i diplomati e gli iscritti nelle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori private di cui alla Legge 697/86 non sono ammessi riconoscimenti di crediti didattici, insegnamenti ed esami ai fini dell'iscrizione o del passaggio al corso di Laurea.

Per quanto riguarda i periodi di studio effettuati all'estero si rimanda all'art. 9 del RDA.

Art.7 - Ammissione al biennio di specializzazione
Al terzo anno della SSLiMIT potranno iscriversi coloro che abbiano conseguito il diploma di interprete e traduttore e corrispondente in lingue estere presso la Scuola stessa ai sensi dell'ordinamento precedente alla tabella IX-quinquies.

Hanno accesso al biennio di specializzazione, al fine del proseguimento degli studi, i laureati e i diplomati provenienti da corsi affini (di cui all'articolo precedente) previo esame di ammissione al terzo anno, per il numero di posti a tal fine stabilito annualmente dal Consiglio della SSLiMIT. Questo esame è teso all'accertamento dell'idoneità dei suddetti laureati e diplomati al biennio di specializzazione in traduzione e in interpretazione, verificando che la loro competenza nella lingua base di iscrizione, nella prima lingua straniera e nella seconda lingua straniera sia tale da poter seguire con profitto i corsi previsti.

Il Consiglio della SSLiMIT nomina annualmente una Commissone per l'esame di ammissone al terzo anno. L'esame si svolge secondo modalità stabilite annualmente dal Consiglio della SSLiMIT La reciproca sostituzione della prima lingua straniera con la seconda lingua straniera è consentita allo studente che al momento della relativa domanda sia in possesso dei requisiti di ammissione al III anno, previo superamento delle componenti dell'esame di ammissione al III anno (previsto per i laureati di cui al precedente comma) che riguardano la lingua scelta come prima lingua. Tale sostituzione è consentita qualora la lingua scelta come prima lingua sia attivata come prima lingua straniera.

Le modalità di iscrizione all'esame di ammissione al terzo anno e le modalità di svolgimento dell'esame vengono indicate con apposito bando formulato e approvato annualmente dal Consiglio della SSLiMIT.

Entro il 31 luglio il consiglio della SSLiMIT può concedere agli studenti del terzo anno di cambiare l'indirizzo prescelto, di cui al successivo art. 9, esonerandoli dall'obbligo della frequenza ed indicando quali esami mancanti debbano essere sostenuti per ottenere l'iscrizione al quarto anno.

Agli studenti iscritti al IV anno e al fuori corso del IV anno sarà concesso il cambio di indirizzo a condizione che la domanda (su carta da bollo) pervenga alla Segreteria entro il 31 dicembre di ogni anno di corso. Il Consiglio determinerà poi caso per caso la convalida degli esami e delle frequenze dell'altro indirizzo.

Art. 8 - Limiti ai fuori corso

Gli iscritti in qualità di fuori corso decadono dallo status di studente qualora non superino alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi.

Il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito del solo esame finale di cui al successivo art. 13, e dell'esame di laurea.

Art. 9 - Piani di studio

Il Corso di Laurea in Traduzione e Interpretazione si articola al momento dell'approvazione del presente regolamento in due bienni: il primo, comune a tutti gli studenti, comprende 14 annualità, mentre il secondo biennio, di specializzazione, si articola in due indirizzi (Traduzione e Interpretazione di conferenza) e comprende 18 annualità. Il corso ufficiale di insegnamento si basa sull'unità di misura dell'annualità. I corsi ufficiali possono essere tuttavia impartiti in periodi didattici intensivi di almeno 50 ore di lezione per corso. L'insegnamento può essere integrato o preceduto da attività seminariali e/o esercitazioni. E' consentita l'organizzazione di un'annualità in diversi moduli. Il Consiglio della SSLiMIT stabilisce ogni anno nel manifesto degli studi quali moduli costituiscano propedeuticità e quali moduli siano comuni a più insegnamenti annuali affini. Le lingue straniere di studio sono almeno due: una prima e una seconda lingua straniera. Allo studente può essere concesso di seguire un'ulteriore o più lingue straniere con curriculum determinato dal Consiglio della SSLiMIT.

Esse sono in soprannumero rispetto al piano di studio ufficiale, e risultano nelle attestazioni di studio. Qualora lo studente ne completi il curriculum, esse vengono menzionate sul diploma di laurea. Al momento della redazione del presente ordinamento sono attivate le seguenti lingue:

  • inglese, francese, tedesco, spagnolo come prime lingue straniere;
  • italiano come lingua base di iscrizione;
  • inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo come seconde lingue straniere.

Compatibilmente con le risorse disponibili e in considerazione degli sbocchi professionali dei laureati, il Consiglio della SSLiMIT può attivare l'insegnamento di altre lingue e rideterminare quali lingue vengano attivate come prima, seconda, lingua base di iscrizione o lingua aggiuntiva.

Biennio comune

I ANNO - 6 ESAMI

  • Prima lingua straniera I
  • Seconda lingua straniera I
  • Linguistica generale
  • Lingua, cultura e istituzioni dei paesi della prima lingua straniera
    disciplina affine alla Filologia della prima lingua straniera
  • Lingua, cultura e istituzioni dei paesi della seconda lingua straniera
    disciplina affine alla Filologia della seconda lingua straniera
  • Lingua base di iscrizione (italiano)
    corrispondente all'annualità opzionale prevista dalla tabella IX-quinquies

II ANNO - 8 ESAMI

  • Prima lingua straniera II
  • Seconda lingua straniera II
  • Traduzione in italiano dalla prima lingua straniera
  • Traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera
  • Traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera
  • Traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera
  • Interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua straniera
  • Linguistica applicata
    disciplina affine a Etnolinguistica

Biennio di specializzazione

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

  • Traduzione
  • Interpretazione di conferenza

Tali indirizzi comprendono le seguenti annualità:

INDIRIZZO TRADUZIONE

  • III ANNO - 8 ESAMI
    Lingua e linguistica della lingua base d'iscrizione 1 (italiano)
  • Lingua e linguistica della prima lingua straniera 1
  • Lingua e linguistica della seconda lingua straniera 1
  • Letteratura della prima lingua straniera 1
  • Letteratura della seconda lingua straniera 1
  • Letteratura della lingua base d'iscrizione (italiano)
  • 2 opzionali

IV ANNO - 10 ESAMI

  • Lingua e linguistica della lingua base d'iscrizione 2 (italiano)
  • Lingua e linguistica della prima lingua straniera 2
  • Lingua e linguistica della seconda lingua straniera 2
  • Traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua straniera
  • Traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua straniera
  • Traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua straniera
  • Traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua straniera
  • Letteratura della prima lingua straniera 2
  • Letteratura della seconda lingua straniera 2
  • 1 opzionale

Il Consiglio delibera annualmente gli insegnamenti opzionali attivati o mutuati, all'interno di tre raggruppamenti: storico-umanistico; socio-scientifico; metodologico. Lo studente ha l'obbligo di sceglierne almeno 1 dal gruppo socio-scientifico e 1 dal gruppo metodologico nel corso del biennio. Fra gli opzionali del gruppo storico-umanistico saranno necessariamente impartiti gli insegnamenti di storia dell' Europa contemporanea (con particolare riferimento ai paesi dell'Unione Europea) e storia dell'Europa Orientale.

INDIRIZZO INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA

III ANNO: 8 ESAMI

  • Lingua e linguistica della lingua base d'iscrizione 1 (italiano)
  • Lingua e linguistica della prima lingua straniera 1
  • Lingua e linguistica della seconda lingua straniera 1
  • Interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera
  • Interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera
  • 3 opzionali

IV ANNO: 10 ESAMI

  • Lingua e linguistica della lingua base d'iscrizione 2 (italiano)
  • Lingua e linguistica della prima lingua straniera 2
  • Lingua e linguistica della seconda lingua straniera 2
  • Interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera
  • Interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera
  • Interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera
  • Interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera
  • 3 opzionali

Il Consiglio delibera annualmente gli insegnamenti opzionali attivati o mutuati, all'interno di tre raggruppamenti: storico-umanistico; socio-scientifico; metodologico. Lo studente ha l'obbligo di sceglierne almeno 1 dal gruppo storico-umanistico, 2 dal gruppo socio-scientifico e 2 dal gruppo metodologico nel corso del biennio. Fra gli opzionali del gruppo storico-umanistico saranno necessariamente impartiti gli insegnamenti di storia dell' Europa contemporanea (con particolare riferimento ai paesi dell'Unione Europea) e storia dell'Europa Orientale.

Gli insegnamenti elencati nel piano di studi ufficiale sono irrinunciabili e sostituibili solo nell'ambito delle alternative espressamente indicate. La scelta degli insegnamenti opzionali va indicata nel piano di studi per ciascun anno del biennio di specializzazione.

Lo studente può proporre un piano di studi individuale; qualora proponga di seguire corsi e sostenere esami fuori Facoltà, deve essere acquisita una delibera di accettazione dell'altra Facoltà.

La presentazione di piani di studio individuali è esclusa per le matricole.
Per gli anni di corso successivi al primo, la presentazione dei piani di studio individuali avviene entro il 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello cui il piano di studi si riferisce.

Un'apposita Commissione istruttoria, nominata dal Consiglio della SSLiMIT, valuta i piani di studi individuali, verificando altresì che il numero degli esami e degli insegnamenti non sia inferiore al corrispondente numero previsto dai piani di studio ufficiali. L'approvazione è deliberata dal Consiglio della SSLiMIT, ed è automatica se il piano di studi proposto è in linea con le norme del presente regolamento. Lo studente, nel caso che la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione.

La Commissione comunica i risultati delle valutazioni istruttorie al Consiglio della SSLiMIT, che si pronuncerà in via definitiva entro il 30 settembre. Il piano degli studi e i programmi dei corsi devono essere disponibili, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno e vengono pubblicati nella guida di Facoltà.

Art. 10 - Propedeuticità

Relativamente al piano di studio previsto nell'articolo precedente, vanno osservate le seguenti propedeuticità:

Per tutti gli studenti:

  • Prima lingua straniera I è propedeutico a Prima lingua straniera II;
  • Seconda lingua straniera I è propedeutico a Seconda lingua straniera II;
  • Lingua e Linguistica della lingua base d'iscrizione I (italiano) è propedeutico a Lingua e Linguistica della lingua base di iscrizione II (italiano);
  • Lingua e Linguistica della prima lingua straniera I è propedeutico a Lingua e linguistica della prima lingua straniera II;
  • Lingua e linguistica della seconda lingua straniera I è propedeutico a Lingua e linguistica della seconda lingua straniera II;
  • Linguistica generale è propedeutico agli esami di Lingua e Linguistica della prima e della seconda lingua straniera del II biennio;
  • Lingua base di iscrizione (italiano) è propedeutico agli esami di traduzione da e verso la prima e la seconda lingua straniera del II anno;
  • Gli esami di Prima lingua straniera del biennio comune sono propedeutici agli esami di Lingua e linguistica della prima lingua straniera del biennio di specializzazione;
  • Gli esami di Seconda lingua straniera del biennio comune sono propedeutici agli esami di Lingua e Linguistica della seconda lingua straniera del biennio di specializzazione;
  • Lingua base di iscrizione (italiano) del primo biennio è propedeutico all'esame di Lingua e linguistica della lingua base di iscrizione I del biennio di specializzazione.

Per gli studenti che scelgano la specializzazione in traduzione:

  • Traduzione in italiano dalla prima lingua straniera è propedeutico a Traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua straniera del biennio di specializzazione;
  • Traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera è propedeutico a Traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua straniera del biennio di specializzazione;
  • Traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera è propedeutico a Traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua straniera del biennio di specializzazione;
  • Traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera è propedeutico a Traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua straniera del biennio di specializzazione.

Per gli studenti che scelgano la specializzazione in interpretazione di conferenza:

  • Interpretazione di trattativa tra la prima lingua straniera e la lingua base di iscrizione è propedeutico a tutti gli esami di interpretazione del biennio di specializzazione;

In prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio della SSLiMIT può introdurre ulteriori propedeuticità.

Art. 11 - Prove di valutazione del profitto
Gli esami di profitto consistono in una prova finale, scritta e/o orale, e possono essere preceduti da prove in itinere di accertamento del profitto che lo studente abbia tratto dalle lezioni, il cui esito negativo tuttavia non preclude l'ammissione alla prova finale.

Gli esami di lingua straniera relativi alla prima e alla seconda lingua, e l'esame relativo alla lingua base di iscrizione consistono di due prove, una scritta e una orale. Quest'ultima può essere sostenuta anche in una sessione diversa da quella della prova scritta, purché nell'ambito dello stesso anno accademico. La prova scritta e la prova orale verranno valutate in trentesimi e dovranno essere entrambe sufficienti (con voto non inferiore a 18/30). Il voto finale dovrà tenere conto delle due prove superate, di eventuali altri crediti didattici (introdotti dal Consiglio della SSLiMIT) e/o di prove in itinere.

Gli esami di traduzione del primo biennio sono costituiti ciascuno da un'unica prova suddivisa in due parti (A e B), da sostenersi nella medesima sessione. La parte A accerta la competenza traduttiva scritta, e quella B, che può svolgersi anche in laboratorio, la competenza traduttiva orale. Il voto finale verrà espresso in trentesimi, e sarà determinato dai risultati di entrambe le prove. La parte B potrà modificare il risultato della parte A per non più di 5/30.

Art. 12 - Esame finale
Dopo aver seguito tutte le annualità prescritte dall'art. 10, e superato tutti gli esami di profitto relativi, lo studente deve superare un esame finale, preliminare all'esame di laurea, che consiste in prove di accertamento della competenza linguistica e della preparazione professionale proprie all'indirizzo seguito nel piano di studio. Per ogni sessione d'esame, il Consiglio della SSLMIT nomina due apposite Commissioni, una per l'esame finale in traduzione e una per l'esame finale in interpretazione di conferenza.

Ciascuna consta di un presidente e di almeno quattro membri effettivi i quali, una volta stabilito all'unanimità l'esito positivo della prova, esprimono un giudizio di "ottimo", "buono", "discreto" o "sufficiente". Nel giudizio finale espresso dalla Commissione, l'"ottimo" deve essere unanime mentre gli altri giudizi vengono stabiliti con la semplice maggioranza della Commissione. Il risultato dell'esame finale sarà tenuto presente nella valutazione della carriera dello studente, ai fini del voto dell'esame di laurea, di cui è parte integrante. L'esame finale resta valido per le due sessioni successive. Nel caso che la tesi non venga discussa entro tale termine l'esame finale dovrà essere ripetuto.

Art. 13- Tesi di laurea

L'argomento della tesi di laurea è assegnato nella disciplina richiesta dallo studente o in una disciplina afffine o in una disciplina richiesta dallo studente in via subordinata.

Possono fungere da relatori tutti i docenti della SSLiMIT titolari di insegnamento e i ricercatori confermati.

Le tesi sono equamente ripartite fra i titolari di insegnamento della SSLiMIT e i ricercatori confermati. La distribuzione dei carichi didattici relativi alle tesi è regolata da una commissione tesi, nominata annualmente dal Direttore fra i possibili relatori e correlatori, con il compito di indirizzare i laureandi nella scelta del relatore in base ai temi proposti e alle aree di ricerca. I ricercatori non confermati possono assegnare e seguire tesi su argomenti da loro stessi concordati con gli studenti e fungere da correlatori all'esame di laurea. Il titolo della tesi, firmato dal relatore, deve essere depositato almeno 6 mesi prima dell'esame di laurea. Il volume della tesi deve essere depositato almeno quattro settimane prima dell'esame di laurea.

Il voto finale di laurea, espresso in centodecimi, tiene conto dell'intera carriera universitaria e dell'esame finale, della tesi presentata e della sua discussione durante l'esame di laurea. Il diploma di laurea menzionerà l'indirizzo di specializzazione, la prima e la seconda lingua straniera ed eventuale ulteriori lingue di studio, con curriculum completato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 14 - Commissioni
Il Consiglio della SSLiMIT nomina ogni anno le commissioni per gli esami di profitto, formate da almeno 2 membri, oltre ai membri supplenti, come previsto dall'art. 15 del RDA.

Il presidente della commissione è il docente responsabile della disciplina, e il secondo membro è un docente o un ricercatore dello stesso settore disciplinare o di un settore affine, o un cultore della materia. In caso di necessità ed urgenza o sopravvenuta impossibilità, il Consiglio delega al Direttore la nomina delle commissioni per determinate giornate d'esame.

Il Consiglio della SSLiMIT, preso atto che secondo la legislazione vigente la partecipazione alle commissioni per gli esami di laurea, di diploma e finali costituisce per i docenti e i ricercatori della Scuola adempimento dei propri doveri didattici, delega il Direttore ad indicare di volta in volta la composizione delle singole commissioni, garantendo sia la presenza dei relatori delle varie tesi, sia la presenza delle altre componenti, ai sensi dell'art. 15 del RDA e nell'ambito di un'equa ripartizione del carico didattico.

In via trnsitoria, data la carenza di professori di ruolo in organico all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, in deroga al comma 8 dell'art. 15 del RDA, le commissioni per l'esame di laurea o di diploma sono composte da almeno sette membri, di cui almeno 5 devono essere docenti responsabili di insegnamento nella Scuola.

Art. 15 - Disposizioni finali
Salvo diverse espresse disposizioni legislative o statutarie, agli organi amministrativi previsti dal presente regolamento si applicano i principi stabiliti alle disposizioni finali I, II primo comma, e IV dello Statuto Generale di Ateneo.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.

NORME TRANSITORIE
Art. 17 - Applicazione della tabella IX-quinquies relativa all'Ordinamento Didattico Nazionale

Gli studenti già iscritti al corso di diploma per interpreti e traduttori e corrispondenti in lingue estere o al corso di laurea per interpreti e traduttori potranno portare a termine gli studi secondo l'ordinamento vigente al momento dell'immatricolazione oppure optare per il corso di laurea in traduzione e interpretazione. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi. Il Consiglio della SSLiMIT provvederà al riconoscimento degli studi compiuti ed indicherà il piano di studi da completare per il conseguimento del nuovo titolo.

Agli studenti che si iscrivono al terzo anno di corso nell'anno accademico 1996/97 è consentito optare per il nuovo ordinamento didattico determinato dall'applicazione della tabella IX-quinquies, secondo le norme transitorie sotto elencate, in quanto l'iscrizione al terzo anno prevede l'iscrizione al corso di laurea. Relativamente all'anno accademico 1996/97, il nuovo ordinamento non entra in vigore per gli studenti che si iscrivono al secondo anno (corso di diploma) e per quelli che si iscrivono al quarto anno (corso di laurea).

  1. E' consentita l'iscrizione al terzo anno del nuovo ordinamento agli studenti che abbiano concluso il secondo anno di corso, anche senza avere sostenuto l'esame di diploma previsto dal vecchio ordinamento, previa apposita domanda da presentare al Magnifico Rettore entro il 31/12/1996, fermo restando l'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto previsti nel vecchio ordinamento per il primo e per il secondo anno di corso.
  2. Per il terzo anno valgono tuttavia le propedeuticità previste dall'articolo 11, con le seguenti modalità:
    • a. Gli esami denominati "Lingua straniera con esercitazioni pratiche" I e II equivalgono rispettivamente a quelli denominati "Lingua straniera" I e II
    • b. Gli esami denominati "Lingua straniera con esercitazioni pratiche" III e IV equivalgono rispettivamente a quelli denominati "Lingua e Linguistica della lingua straniera" I e II
    • c. Il voto ottenuto nell'esame biennale denominato "Lingua base di iscrizione (italiano)" viene automaticamente attribuito allo studente nell'esame denominato "Lingua e linguistica della lingua base di iscrizione (italiano) I"
    • d. Non è richiesto il superamento dell'esame denominato "Interpretazione di trattativa", i cui contenuti saranno impartiti nel corso del terzo anno sotto forma di moduli didattici.